Contenzioso tributario: quando e come presentare ricorso contro gli atti dell’agenzia delle entrate e riscossione

Contenzioso Tributario: Quando e Come Presentare Ricorso contro gli Atti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione

Il contenzioso tributario rappresenta lo strumento attraverso il quale i contribuenti possono tutelare i propri diritti in caso di disaccordo con gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Questi atti possono includere avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e altri provvedimenti che il contribuente ritiene illegittimi o infondati. È fondamentale comprendere quando e come presentare ricorso per contestare tali atti, al fine di garantire una corretta difesa dei propri interessi fiscali.​

Quando Presentare Ricorso

Il termine per proporre ricorso tributario è stabilito in sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.Tale termine è perentorio e decorre dalla data di ricevimento dell’atto da parte del contribuente. È importante notare che, in caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non dovuti, o di silenzio-rigetto all’istanza di autotutela obbligatoria, il ricorso può essere proposto dopo novanta giornidalla domanda di restituzione o dall’istanza stessa.

Chi Può Presentare Ricorso

Il ricorso può essere presentato da qualsiasi contribuente che ritenga illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti. È obbligatorio avvalersi dell’assistenza di un difensore abilitato nelle controversie di valore superiore a 3.000 euro. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Anche quando non è obbligatoria l’assistenza tecnica, è consigliabile avvalersi di un professionista esperto, data la complessità degli adempimenti previsti dalla procedura e il rischio di esiti negativi in caso di applicazione non corretta delle normative vigenti.

Come Presentare Ricorso

La presentazione del ricorso deve avvenire secondo le modalità previste dal Processo Tributario Telematico (PTT). Il ricorso deve essere notificato all’ente impositore (Agenzia delle Entrate) e all’Agente della Riscossione, se coinvolto, tramite posta elettronica certificata (PEC). L’indicazione dell’indirizzo PEC ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti. Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, sussiste l’obbligo in capo al difensore di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali, salvo i casi previsti dall’art. 79 del D. Lgs. n. 546/1992. ​

Contenuto del Ricorso

Il ricorso deve contenere:

Identificazione delle Parti: Dati del ricorrente e dell’ente impositore o dell’Agente della Riscossione.​

Descrizione dell’Atto Impugnato: Dettagli sull’atto oggetto di impugnazione, inclusi numero, data e motivo della contestazione.​
Motivazione: Esposizione dettagliata dei motivi di diritto e di fatto che giustificano la richiesta di annullamento o modifica dell’atto impugnato.​
Documentazione: Allegati probatori a supporto delle ragioni esposte nel ricorso.​

Fasi del Procedimento Tributario

1. Mediazione Tributaria: Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso può essere preceduto da una fase di mediazione. Tuttavia, il reclamo/mediazione è stato abrogato dal decreto legislativo n. 220/2023 (articolo 2, comma 3, lettera a). L’istituto continua ad applicarsi esclusivamente ai ricorsi di valore non superiore a 50.000 euro notificati fino alla data del 3 gennaio 2024.
2. Udienza di Discussione: Se la mediazione non produce esiti positivi, il ricorso è trattato in udienza pubblica, dove le parti presentano le proprie argomentazioni e prove.​
3. Decisione: La Commissione Tributaria emette una sentenza che può essere impugnata in appello entro 60 giorni dalla notifica. Le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali possono essere ulteriormente impugnate in Cassazione per motivi di legittimità.

Punti Chiave da Considerare

Notifica del Ricorso: È obbligatorio notificare il ricorso all’ente impositore e all’Agente della Riscossione, se coinvolto, utilizzando la PEC. In caso di mancata disponibilità della PEC, le notifiche possono essere effettuate tramite ufficiale giudiziario o spedizione postale. ​
Assistenza Tecnica: Nelle controversie di valore superiore a 3.000 euro, è obbligatorio avvalersi dell’assistenza di un difensore abilitato. Anche nelle controversie di valore inferiore, è consigliabile consultare un professionista per garantire la corretta gestione del ricorso.
 
Rispetto dei Termini: Il rispetto dei termini per la presentazione del ricorso è di fondamentale importanza, in quanto la loro inosservanza comporta l’inammissibilità dell’azione, con conseguente perdita del diritto di contestare l’atto impositivo. Il termine ordinario è di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. In alcune circostanze, come nei casi di silenzio-rifiuto su istanze di rimborso o diniego implicito di autotutela, il termine decorre dopo novanta giorni dalla presentazione della domanda. È quindi essenziale che il contribuente monitori con attenzione le notifiche ricevute e agisca tempestivamente. Inoltre, per i ricorsi presentati a partire dal 2 settembre 2024, il deposito e la notifica devono essere effettuati obbligatoriamente in modalità telematica, con decorrenza dei termini calcolata in base alla data di trasmissione via PEC. La mancata osservanza di queste scadenze può compromettere seriamente la possibilità di ottenere tutela giurisdizionale.
 
Assistenza Tecnica: Nelle controversie di valore superiore a 3.000 euro, è obbligatorio avvalersi dell’assistenza di un difensore abilitato. Anche nelle controversie di valore inferiore, è consigliabile consultare un professionista per garantire la corretta gestione del ricorso. Noi di Scudo Consumatori, siamo qui per questo! Clicca qui per un primo consulto gratuito.

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